Segnalazione delle violazioni

secondo il D.Lgs. 24/2023

CAMPO DI APPLICAZIONE

La seguente procedura viene utilizzata in GRIDIRON SPA per la definizione del sistema di segnalazione di violazioni secondo quanto richiesto dal D.Lgs. 24/2023. In particolare, la seguente procedura definisce le modalità di segnalazione interna nel caso di una violazione di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che leda l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'azienda.

MODALITA’ DI SEGNALAZIONE

Le persone che siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo di tali violazioni, siano esse interne o esterne all’azienda, segnalano la violazione secondo la modalità di segnalazione scritta di seguito riportata. La persona identificata dall’azienda per gestire, in totale autonomia e riservatezza il seguente canale di comunicazione interni, è l’Avvocato Nicola Vascellari.

Canale di comunicazione:

Mediante la compilazione e utilizzo del modulo che si trova all’interno della piattaforma web appositamente attivata dall’azienda. L’accesso alla piattaforma stessa potrà essere effettuato utilizzando il QR code sotto riportato oppure andando all’indirizzo:

https://gridiron.whistleblowing.ancorasrl.com 

Si ricorda che:

  1. La segnalazione non deve riguardare rimostranze di carattere personale del segnalante o richieste che attengono alla disciplina del rapporto di lavoro o ai rapporti col superiore gerarchico o colleghi, per le quali occorre fare riferimento all’ufficio personale.
  2. La segnalazione dev’essere fondata su dati dimostrabili, in assenza di questo può essere declinata. Non sono infatti sufficienti i meri sospetti o le “voci di corridoio”.
  3. E’ necessario che siano chiare le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione. Deve essere riportata la descrizione del fatto e le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati.
  4. La segnalazione per essere considerata non deve essere anonima; l’azienda ha però predisposto, come previsto dalla legge, idonei sistemi di gestione che garantiscono la riservatezza dell’identità del segnalante. In particolare, nel procedimento disciplinare, l’identità del segnalante non può essere rivelata senza il suo consenso, a meno che la sua conoscenza non sia assolutamente indispensabile per la difesa dell’incolpato.
  5. Il denunciante che ritiene di essere stato discriminato nel lavoro a causa della denuncia, può segnalare alla direzione aziendale i fatti di discriminazione.
  6. La persona segnalante potrebbe effettuare una segnalazione all’ANAC (Autorità Nazionale Anti Corruzione) solo in assenza del canale di segnalazione interna aziendale o se tale canale non è conforme a quanto previsto dall'articolo 4 del D.Lgs. 24/2023, una precedente segnalazione non ha avuto seguito oppure la violazione può costituire un pericolo imminente o il segnalante ha fondati motivi per ritenere che vi sarebbe un rischio di ritorsione.

 

N.B.: nel caso il canale di comunicazione interno venga utilizzato da una persona per diffondere notizie false, ciò comporterebbe un reato di calunnia o diffamazione, generando di seguito sanzioni penali e amministrative.